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Regolamento uso cellulari

 

Delibera del Consiglio di Istituto del 13/04/2007

Premesso

Che la legge italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di un’utenza e che quindi anche il titolare dell’utenza del cellulare è chiamato in causa qualora si verifichi un uso improprio.

Che il cellulare da semplice mezzo per comunicare è diventato un vero e proprio strumento multimediale .

Che l’uso e l’abuso dei telefonini durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, è diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l’attenzione e l’apprendimento degli studenti.

E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari durante le attività didattiche ai sensi delle C.M. n.362 del 25.8.1998 e n. 30 del 15.3.2007.

Gli studenti ed i docenti hanno l’obbligo di spengere il telefono all’inizio dell’attività didattica; è possibile riaccendere il telefono solo dopo essere usciti dall’aula o al termine dell’attività.

Per eventuali casi particolari, quali ad esempio gravi motivi di salute di familiari, il docente potrà autorizzare singoli studenti a tenere acceso il cellulare durante le proprie ore di lezione.

Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell’insegnante, che dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del provvedimento, provvederà a consegnarlo immediatamente al responsabile per la custodia temporanea; mentre il mancato rispetto da parte dell’insegnante è sanzionato disciplinarmente dal dirigente scolastico.

Il responsabile della custodia del telefono requisito provvederà a sigillarlo in una busta, richiedendo l’apposizione della firma dello studente sui lembi di chiusura; il telefono sarà restituito al termine della giornata scolastica. Dell’operazione sarà redatto un breve processo verbale diretto a rilevare l’assenza di manomissioni della busta.

Al secondo episodio che coinvolga lo stesso studente si provvederà ad informare la famiglia.

Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni il consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.

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Si ricorda che la ripresa di immagini o filmati di persone senza la loro autorizzazione costituisce un reato penale, perseguibile su querela di parte.