|
Regolamento
dell'uso telefoni cellulari
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 232 del 13/04/2007)
Premesso
Che la legge italiana vieta ai
minorenni di essere intestatari di un’utenza e che quindi anche il titolare
dell’utenza del cellulare è chiamato in causa qualora si verifichi un uso
improprio.
Che il cellulare da semplice mezzo
per comunicare è diventato un vero e proprio strumento multimediale.
Che l’uso e l’abuso dei telefonini
durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, è
diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione,
l’attenzione e l’apprendimento degli studenti.
E’ vietato l’uso dei telefoni
cellulari durante le attività didattiche ai sensi delle C.M. n. 362 del
25.8.1998 e n. 30 del 15.3.2007. Gli studenti ed i docenti hanno
l’obbligo di spengere il telefono all’inizio dell’attività didattica; è
possibile riaccendere il telefono solo dopo essere usciti dall’aula o al termine
dell’attività.
Per eventuali casi particolari,
quali ad esempio gravi motivi di salute di familiari, il docente potrà
autorizzare singoli studenti a tenere acceso il cellulare durante le proprie ore
di lezione.
Il mancato rispetto del divieto da
parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell’insegnante,
che dopo aver annotato nel registro di classe l’adozione del provvedimento,
provvederà a consegnarlo immediatamente al responsabile per la custodia
temporanea; mentre il mancato rispetto da parte dell’insegnante è sanzionato
disciplinarmente dal dirigente scolastico.
Il responsabile della custodia del
telefono requisito provvederà a sigillarlo in una busta, richiedendo
l’apposizione della firma dello studente sui lembi di chiusura; il telefono sarà
restituito al termine della giornata scolastica. Dell’operazione sarà redatto un
breve processo verbale diretto a rilevare l’assenza di manomissioni della busta.
Al secondo episodio che coinvolga
lo stesso studente si provvederà ad informare la famiglia.
Nei casi più gravi o di ulteriori
reiterazioni il consiglio di classe considererà la possibilità di individuare
sanzioni più gravi.
--------------------------------------------------------------------------------
Si ricorda che la ripresa di immagini o filmati di persone senza la loro
autorizzazione costituisce un reato penale, perseguibile su querela di
parte.
|