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Regolamento attività videosorveglianza

 

Delibera C.D.I. n. 212 del 25/01/07

Regolamento sull’attività di video sorveglianza

Premessa

L’Istituto Balducci è formato da tre edifici collocati all’interno di un’area definita da apposita recinzione ed aperta su due fronti: tramite un passaggio pedonale ad ovest (lato statale Tosco Romagnola) ed un passaggio, sia carrabile che pedonale, sul lato sud. L’edificio principale ha 4 porte di accesso, il plesso secondario ne ha una, la palestra due.

Oltre alle porte di accesso vi sono 6 uscite di sicurezza, che rimangono aperte per gran parte dell’orario scolastico, per esigenze funzionali di mobilità interna.

Occorre inoltre osservare che la portineria e le postazioni dei collaboratori scolastici sono posizionate in modo da poter osservare solo ciò che avviene sul fronte sud est degli edifici, mentre rimane completamente privo di controllo tutto il perimetro nord est, con i suoi 5 accessi agli edifici. In tale situazione si pongono problemi di sicurezza rispetto al possibile ingresso di estranei durante l’orario di funzionamento della scuola. Gli esiti di questa mancata sorveglianza potrebbero prodursi in modo negativo sulla incolumità degli studenti affidati alla tutela dell’istituto oltre che sulla tutela della struttura e i beni presenti.

Occorre infine rilevare che negli ultimi anni si sono avuti numerosi episodi di effrazione notturna, con scasso dei distributori automatici di bevande e snack.

Art. 1

- L’attività di video sorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

- L’istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.

Art. 2

Il titolare del trattamento dei dati derivati dall’attività di video sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Codice in materia di dati personali è il Dirigente Scolastico.

Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina un funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell’attività di video sorveglianza e gli operatori della postazione video.

Il responsabile: vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse; assicura l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato o delle autorità. competenti.

Sia il responsabile che gli addetti dovranno essere formati sui contenuti normativi in materia di privacy e sulle procedure successivamente indicate.

Art. 3 Modalità di esecuzione dell’attività di videosorveglianza con registrazione

Il sistema di videosorveglianza è in funzione, con registrazione delle immagini, dalle ore 22.00 alle ore 7.30

Le immagini, registrate in un apposito hard disk dislocato nella portineria, vengono mantenute, non oltre le 16 ore dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate dalle immagini del giorno seguente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell’istituto.

Art. 4 Modalità di esecuzione dell’attività di videosorveglianza senza registrazione

E’ fatto divieto di utilizzare le telecamere per una attività generica di sorveglianza durante l’orario scolastico.

Nell’orario di funzionamento dell’istituto il sistema di videoregistrazione verrà utilizzato quindi solo per rendere visibile dalla portineria il cancello principale di accesso.

In situazioni di comprovata necessità ed urgenza che attengano alla sicurezza della scuola, in mancanza di alternative e quindi in via residuale, sarà possibile attivare l’intero sistema video. In questo casi l’operatore dovrà annotare su un apposito registro l’orario di accensione ed i motivi che l’hanno resa necessaria.

Art. 5

Le telecamere, in numero di 7, sono istallate solo all’esterno degli edifici sul lato nord ovest ed all’ingresso carrabile.

In prossimità di tutte le telecamere installate è apposta idonea segnaletica atta ad informare i soggetti dell’eventuale attività di videosorveglianza