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art. 1 - Il patrimonio
librario della scuola è utilizzabile sia per la
consultazione che per il prestito da tutte le
componenti.
art. 2 - L’accesso alla
biblioteca è consentito durante le ore previste
dall’apposito orario di apertura.
Il servizio di consultazione e
prestito della biblioteca scolastica è attivo
il:
-
MERCOLEDI' dalle ore 10,05
alle ore 11,00 (Prof. A. Manetti)
-
GIOVEDI' dalle ore 9,10
alle ore 10,05 (Prof. A. Orlandini)
-
VENERDI' dalle ore 12,05
alle ore 12,55 (Prof. A. Manetti)
Per ogni altra esigenza
rivolgersi ai Prof. A. Manetti, A. Orlandini e/o
alla c.s. Mara G.
art. 3 - Ciascun utente non
può ottenere in prestito contemporaneamente più
di 2 volumi. Sono esclusi dal prestito le
enciclopedie, i dizionari e le opere che
comunque necessitino di particolari cautele. E’
vietato cedere ad altri opere avute in prestito.
art. 4 - La richiesta di
prestito e di consultazione si effettua
direttamente in Biblioteca durante l’orario di
apertura. Vedi art. 2.
art. 5 - La durata massima del
prestito è di 30 giorni. La proroga di tale termine
è consentita solo qualora l’opera non sia stata
richiesta in lettura o in prestito da altro
utente.
art. 6 - Ciascun utente è
personalmente responsabile della conservazione e
del corretto uso del materiale consegnatogli.
All’atto della richiesta dell’opera dovrà
constatarne l’integrità o far annotare gli
eventuali difetti riscontrati sulla scheda di
richiesta. In casi di danneggiamento o di
mancata restituzione si impegna a rifondere il
danno o provvedere, se possibile, alla
sostituzione dell’opera.
art. 7 - La fotocopiatura di
testi è normalmente vietata. Può tuttavia essere
autorizzata dal personale preposto alla
biblioteca o, in mancanza, da un insegnante.
art. 8 - Le opere prese in
consultazione fuori dalla biblioteca durante
l’orario delle lezioni devono essere annotate in
un apposito registro in cui deve essere
trascritto il nome del richiedente e, nel caso
di studenti, anche la classe frequentata. Tali
opere devono comunque essere restituite al
termine delle lezioni.
art. 9 - L’inosservanza delle
presenti norme comporta l’esclusione temporanea
dall’utilizzo del servizio, deliberata dal
Consiglio d’Istituto. Contro tale decisione è
ammesso ricorso al Consiglio stesso. L’utilizzo
del servizio di biblioteca comporta
l’accettazione della normativa che lo regola.
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